A PROPOSITO DI ASSENZE PER MALATTIA E DEL DIRITTO ALLA SALUTE. ANCHE DEI LAVORATORI PUBBLICI!
Non appena uscita la circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto le assenze per visite , terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, USB P.I. ha organizzato una petizione, firmata da migliaia di lavoratori e lavoratrici, con la quale si chiedeva l’immediato ritiro della circolare in quanto illegittima.
In prima battuta si è preferito quindi , com’è pratica di questa O.S., coinvolgere direttamente i lavoratori e le lavoratrici del Pubblico Impiego interessati alla richiesta di annullamento di una disposizione che ancora una volta si accaniva contro di loro, accanimento ancora più odioso dal momento che sottintendeva, in maniera più o meno evidente, la colpevolizzazione dello stato di malattia dei dipendenti pubblici. Nonostante le “rassicurazioni” del Ministro Madia di voler modificare la circolare firmata dal suo predecessore e dopo un timido tentativo di apertura di un apposito tavolo di trattativa all’Aran, tutto si è risolto con un nulla di fatto.
A quel punto USB ha valutato la possibilità di sottoporre la questione al Giudice del Lavoro per disapplicare una circolare contraria alla legge, in presenza di ipotesi di lesione concreta che meglio poteva evidenziare la gravità delle violazioni dei diritti conseguenti all’applicazione della circolare, proponendo dei ricorsi pilota nell’Agenzia delle Entrate per chiedere la revoca della circolare applicativa n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Nel ricorso si dichiara apertamente che la circolare offre un’ interpretazione contra legem e per questo dovrà essere annullata o, comunque, disapplicata unitamente alla circolare, in questo caso specifico dell’Agenzia delle Entrate, che ne costituisce diretto recepimento e applicazione.
La legge infatti, anche se modificata, opera pur sempre un espresso richiamo all’ “assenza per malattia” senza prevedere un’ abolizione del medesimo istituto per l’effettuazione di “visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”. Tra l’altro l’art. 55 septies, comma 5 – ter D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 125/2013, non giustifica l’ulteriore richiesta da parte dell’amministrazione del certificato del medico curante, né tantomeno l’invio della visita domiciliare di controllo a verifica di uno stato di malattia inesistente. La natura della prestazione specialistica, spesso a carattere preventivo o comunque non invalidante, prescinde da una connessione con una patologia in atto, con la conseguenza che al medico curante, o al medico di una struttura pubblica o privata, è impedito di dichiarare lo stato di malattia del lavoratore
I permessi previsti contrattualmente come quelli per motivi familiari o personali, sono destinati a soddisfare altre esigenze e l’istituto delle ferie, a cui spesso le Amministrazioni chiedono ai lavoratori di ricorrere, resta assolutamente estraneo alla disciplina sulle assenze per prestazioni “mediche”.
Era del tutto evidente quindi la manifesta illegittimità della circolare che abbiamo impugnato e che offre un’ interpretazione irragionevole, contraria ai principi anche costituzionali e ai principi cardine in materia di diritto alla salute, diritto alla retribuzione, diritto alle ferie.
Ora con una sentenza il TAR annulla i contenuti della disposizione della Funzione Pubblica e sancisce che non è possibile cambiare con una circolare ciò che la legge afferma, dichiarandone , come USB P.I. ha sempre sostenuto sia attraverso la raccolta di firme sia attraverso i nostri ricorsi “pilota”, la sua illegittimità.