Facciamo un po' di chiarezza…

In questi giorni abbiamo avuto modo di constatare che, a distanza di quasi un anno dalla sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali, ci sia ancora molta confusione riguardo l’applicazione dell’art. 35 - Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

E’ vero che questo articolo, come del resto tutto il contratto, è stato scritto in fretta e furia ed in linguaggio sindacalese.

Ma la difficoltà nell’applicare tale norma è anche dovuta ai sindacati firmatari che hanno diffuso interpretazioni alquanto fantasiose generando, oltremodo, confusione tra i colleghi e colleghe. Sicuramente anche le Amministrazioni ci hanno messo del loro. Circolari informative uscite con enorme ritardo. Accettazione della giornata di malattia come giustificativo salvo poi, a dicembre, rifare i conteggi con richieste di ore di lavoro da recuperare avendo superato il limite delle 18 ore.

Se da una parte è giustificabile il collega che non si è letto il contratto o ha preso per buono quanto raccontato da certi rappresentanti sindacali, dall’altra non lo è il dirigente che ha l’obbligo di conoscere i contratti di lavoro e di applicarli.

Assistiamo a continui tentativi volti a dimostrare che l’introduzione delle 18 ore per visite mediche e specialistiche, previste dall’articolo 35 del CCNL, non precluderebbe la possibilità di imputare tali visite a malattia senza limiti.

Come è noto, prima della sottoscrizione del CCNL, era possibile, senza limiti, imputare a malattia le visite mediche e specialistiche, fermo restando l’attestazione delle stesse secondo quanto previsto dall’articolo 55 septies comma 5-ter del decreto legislativo 165 del 2001.

Il famigerato articolo 35 stabilisce, invece, che non sarà più possibile imputare a malattia le suddette visite, tranne se determinano una situazione di incapacità lavorativa (ad esempio una colonscopia) e nell'ipotesi di concomitanza tra la malattia stessa e l’effettuazione di visite mediche e specialistiche.

Insomma con la sottoscrizione del CCNL i sindacati firmatari hanno, in maniera truffaldina, fatto finta di aggiungere 18 ore per l’espletamento delle visite, ma di fatto hanno sostituito il trattamento di malattia del quale i lavoratori potevano fruire senza limiti.

Davvero un gran bel risultato!

Il punto è che, nel tentativo di mischiare le carte sulla vicenda, si afferma che il contratto non modificherebbe le norme perché l’art. 55 septies, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001 continuerebbe a garantire la possibilità di ricorrere in ogni caso alla malattia per l’espletamento di visite mediche e specialistiche.

Tale norma però prevede che: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Quindi, non si sarebbe potuto invocare riferimento normativo più infelice perché tale norma:

1) disciplina semplicemente le modalità di attestazione dell’assenza connessa a visite mediche e specialistiche;

2) è esattamente quella invocata dalla Circolare della Funzione pubblica nel 2014 (poi annullata dal TAR in mancanza di disciplina contrattuale ed infine recepita in toto dall’articolo 35 del CCNL), per provare a sostenere, già in vigenza del precedente CCNL, che per l’effettuazione di visite mediche e specialistiche si dovesse far ricorso ai permessi per documentati motivi personali o ad istituti come la banca ore o i permessi brevi.

Lungi dall’assumersene le responsabilità, il gioco dei firmatari del contratto è fin troppo facile da smascherare: provano a confondere le idee accollando le nefandezze del contratto alle amministrazioni che interpreterebbero male gli articoli in esso contenuti e non li convocherebbero per sistemare le cose, per provare a mettere una toppa ad alcune oscenità di questo pessimo contratto.

A completamento di quanto detto e per fugare qualsiasi dubbio, alleghiamo la tabella prodotta dall’ARAN con la nota CFC5 del 4 luglio scorso.

Coordinamento Nazionale USB P.I. Ministeri


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