Festività del 17 Marzo 2011

Roma -

Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il

bilancio ed il personale Direttore:Dott. Mario GUARANY Via del Collegio Romano ,

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Oggetto: festività del 17 Marzo 2011

 

Con il recente decreto n. 5 del 22 Febbraio 2011 è stata istituita la festività del

17 Marzo per il solo anno 2011, al fine di celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Alcuni aspetti del Decreto risultano controversi. Abbiamo infatti rilevato un’

inesattezza di non poco conto nell’individuazione della festività del 4 Novembre

come festività soppressa.

 

Al riguardo giova precisare che le festività soppresse indicate nella Legge 54

del 1977 sono le seguenti: Epifania (poi ripristinata), S. Giuseppe; Ascensione,

Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo, mentre per il 2 Giugno (poi

ripristinata) e per il 4 Novembre, le festività sono state spostate

rispettivamente alla prima domenica del mese di Giugno e di Novembre.

 

Da ciò deriva che il trattamento giuridico ed economico spettante al personale

non può che essere quello dovuto nelle normali giornate festive.

E’ evidente che questo aspetto, come ha sottolineato anche l’ANCI, appare

contrastante con la previsione di non gravare con ulteriori oneri le

amministrazioni della Stato e contemporaneamente di assicurare il trattamento

dovuto nei giorni festivi al personale soggetto a turnazioni.

 

Ma l’aspetto più controverso è costituito dal fatto che l’inesattezza data

dall’assimilare, nel decreto n. 5/2011, il 4 Novembre ad una festività soppressa,

ha generato la convinzione che tale giornata debba essere sottratta ad uno

dei 4 giorni previsti per le festività soppresse concesse al personale

dipendente.

 

Così si è espresso il ministro Brunetta nel question time del 9/3/2011 alla

Camera dei Deputati, e così è evidenziato nella relazione tecnica di

accompagnamento del decreto legge n. 5/2011.

 

Come autorevolmente ha rappresentato il Consiglio di Stato - seppur nel

precedente assetto pubblicistico (Cons. Stato, VI, 20.10.1986, n.802) - le

giornate di festività soppressa sono qualificate non come permessi, ma

piuttosto come congedo ordinario, sia pure in presenza di un differente

procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione.

 

Come è noto le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore e sono

tese a garantirne il necessario recupero psico-fisico. Inoltre la gestione delle

ferie avviene attraverso una richiesta del lavoratore e la conseguente

concessione o diniego (qualora ostino motivate esigenze organizzative o

funzionali) da parte del datore di lavoro.

 

Riteniamo pertanto del tutto fuorviante tale indicazione ed illegittimo il

“prelievo” forzoso di una giornata di festività soppressa dalla disponibilità

personale di ciascun dipendente.

 

Di conseguenza diffidiamo codesta Amministrazione a dar corso a tale riduzione

e a consentire la fruizione di una giornata festiva aggiuntiva per il solo anno

2011, come del resto dovrebbe essere, in occasione di una celebrazione che

presenta caratteristiche di eccezionalità ed occasionalità .

 

 

p. Esecutivo Nazionale

USB Pubblico Impiego

Paola Palmieri

Roma 14.3.2011

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