Il C.N.VV.F verso la svolta federalista.

Nazionale -

dall'art.28 a l'indennità servizio di soccorso esterno

Il Dipartimento con la circolare prot. EM5552/18301 del 29 ottobre 2010, interpretò quanto disposto dall’art.28 del C.C.N.L. sottoscritto il 24 aprile 2002 ed in tal modo intervenne a modificare un articolo del contratto sottoscritto dalle parti ed per tale ragione che questa Organizzazione Sindacale ne chiese l’annullamento, sostenendo che il contratto di lavoro può essere modificato liberamente dalle parti solo con un successivo contratto.

Appare contro qualsiasi principio che una legge possa essere modificata da una circolare: il principio della gerarchia delle fonti del diritto è, dovrebbe essere, patrimonio di chiunque abbia una minima conoscenza di educazione civica.

Il Dipartimento con successiva circolare ristabilì il contenuto dell’art.28 (di fatto non essendo intervenuto alcun nuovo contratto di lavoro non ci sarebbe stato bisogno di alcuna interpretazione se non di rispettare gli accordi sottoscritti); a distanza di mesi rileviamo dal territorio che la stessa circolare viene interpretata dai Dirigenti periferici in maniera diversa o addirittura contrastante.

Il pagamento delle ore di guida è diverso a seconda del Comando in cui si presta servizio, dipende da come la locale Amministrazione intenda leggere la norma; oggi qualcuno vorrebbe che il rapporto di lavoro non fosse più regolamentato dal contratto di lavoro ma da libere interpretazioni personali (federalista).

Questo atteggiamento lo registriamo anche su altri aspetti contrattuali: abbiamo constatato, ad esempio, che l’indennità servizio di soccorso esterno in alcuni Comandi viene corrisposta al personale che effettua turnazioni di 12/36, in altri viene attribuita esclusivamente a chi è inserito nei turni 12/24 -12/48.

E’ evidente che non può essere tollerabile che il lavoratore XY possa vantare una retribuzione maggiore solo perché ha la fortuna di prestare servizio nel Comando di Pinco Pallo o negli Uffici Centrali; non è forse corretto che da nord a sud tutti possiamo vantare lo stesso contratto di lavoro?

O forse la nostra Amministrazione è proiettata in un discorso di federalismo contrattuale?

Certo che il sospetto avanza, i segnali vanno in questo senso, il Dipartimento sembra abbracciare una tale impostazione.

Vogliamo ricordare che fino a quando non interverrà un nuovo contratto, il lavoratore ha diritto a richiedere il rispetto di quanto stabilito dall’art.28, che stabilisce quale sia il trattamento spettante al personale del C.N.VV.F.  inviato in missione ed in particolare dispone che oltre alla normale retribuzione competa:

  • Il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;

  • Nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dell’attività di sorveglianza e custodia dei beni dell’amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede.

Invitiamo i lavoratori nel caso in cui si respinga il pagamento dello straordinario per guida, richiesto ai sensi di quanto al disposto dell’art.28 citato, a voler trasmettere a questa Organizzazione Sindacale (fax 06874597394 o all’indirizzo mail vigilidelfuoco@usb.it) la nota con cui il proprio Comando nega la corresponsione di quanto dovuto al fine di poter intraprendere azioni contro chi intervenga a negare quanto previsto dal C.C.N.L.

Ci pare opportuno ricordare che l’art.39 della Costituzione, legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano, prevede tra l’altro che: “i sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”

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