SMART-WORKING. RICHIESTA PROROGA FINO A FINE EMERGENZA
Al Presidente del Consiglio
Giuseppe CONTE
Ai Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Riccardo FRACCARO - Mario TURCO - Andrea MARTELLA
Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE
Al Vice Ministro dell’Interno
Sen. Vito Claudio CRIMI
Al Vice Ministro dell’Interno
Sen. Matteo MAURI
Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
On.Carlo SIBILIA
Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
dott. Achille VARIATI
Al Ministro della Pubblica Amministrazione-Funzione Pubblica
Dott.ssa Fabiana DADONE
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Salvatore Mario MULAS
Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta LULLI
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio DATTILO
Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
Egregio Presidente del Consiglio, Ministri e Sottosegretari
La scrivente O.S rappresentativa sul piano nazionale in riferimento alla nota in oggetto, consapevole della situazione che sta attraversando il paese a causa della pandemia da Covid-19, e prendendo atto che ad ogni modo la situazione che stiamo vivendo richieda ancora la massima attenzione, proprio per limitare al minimo i contagi fra dipendenti della pubblica amministrazione, riteniamo che sia ancora opportuno continuare con la modalità del lavoro agile.
Con la Fase 2 che ripartirà il giorno 4 maggio 2020 in cui ci sarà un allentamento del lockdown appare più che mai evidente che nel limitare i contagi bisognerà ulteriormente limitare gli assembramenti non solo fra persone ma anche fra dipendenti delle pubbliche amministrazioni compresi quelli appartenenti ai Vigili del Fuoco.
VISTA la Direttiva 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25.02.2020, che ha fornito indirizzi operativi di carattere precauzionale per le amministrazioni pubbliche non soggette a misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 di cui all’art. 1 del decreto legge n. 6 del 2020, in quanto al di fuori delle aree interessate dal contagio, al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamento del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
PRESO ATTO che, nella menzionata Direttiva, al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, le Amministrazioni, nell’esercizio dei poteri datoriali, “sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro”;
VISTO il DPCM del 4.3.2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che, all’art. 1, lettera n) recita “ la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica, datata 4.3.2020, recante misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, anche alla luce delle misure precauzionali in atto;
VISTO il DPCM del 10.4.2020, che all’art. 1 comma 1 prevede misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e all’art.8 comma 1 e 2 che recita:” Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.
In virtù di quanto espresso in questa missiva e in base alle disposizioni decretate nel DPCM del 10.4.2020
CHIEDIAMO
Che l’istituto dello smart-working venga prorogato fino al compimento di tutte le varie fasi che stanno interessando tale emergenza.
In attesa di riscontro e di direttive specifiche soprattutto per la compagine amministrativa dei Vigili del Fuoco si porgono i saluti di rito.
il Coordinamento Nazionale USB VVF