UN'ALTRA VITTORIA DI PIRRO!

Roma -

 

Lavoratori,

Si è venuto a creare un problema di non poca importanza con la sentenza del TAR del 16-02-2011 n. 1455/56/57 per quanto riguarda l’impiego dei SAF 2B. In questa sentenza, da alcuni passaggi suggeriti dalle memorie difensive dell’amministrazione, è evidente, soprattutto per i colleghi che espletano questa mansione, che non sono vere e che non rispecchiano le reali condizioni di chi opera. Ci riferiamo al dato oggettivo che riguarda l’utilizzo del verricello del gancio baricentrico ed altre manovre, come mezzi di soccorso; strumenti propri dell’aerosoccorso come da normative ENAC e dell’Aeronautica Militare.

 

Perché definiamo la questione in questo modo? Perché nell’ultimo periodo stiamo ascoltando, o leggendo, le più svariate giustificazioni per mantenere invariato questo servizio che in realtà, secondo la sentenza che qui riportiamo integralmente, smontano in maniera definitiva.

 

“”Più nello specifico, va considerato che:

-non è istituita la specialità di aerosoccorritore dei Vigili del Fuoco;

-neppure è istituito il c.d. “brevetto di aerosoccorritore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”che abilita alla suddetta specialità;

-soltanto il conseguimento della specialità di aerosoccorritore, e del relativo brevetto, può abilitare il personale SAF (al pari degli altri brevetti riconosciuti o rilasciati dalle altre Amministrazioni civili e militari dello Stato) ad operare, quale facente parte dell’equipaggio di volo, a bordo degli elicotteri e degli altri aeromobili del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

-la specialità di aerosoccoritore non corrisponde né è sovrapponibile alla figura dell’operatore SAF potendosi la prima conseguire solo all’esito di un percorso formativo che contempli, oltre alle competenze SAF, l’acquisizione dio conoscenze di tipo “aeronautico” e di “sicurezza del volo”;

-l’operatore SAF non può essere considerato come facente parte degli equipaggi fissi di volo in quanto, ed invero: non è mai chiamato ad operare direttamente sull’aeromobile come per i piloti ed i motoristi;……OMISSIS ””

 

L’ipotesi che il Tribunale quindi non “intervenga in modo censorio sulle attuali procedure”, è più un arrampicarsi sugli specchi da parte di talune OO.SS. per mantenere la situazione così com’è. A noi invece sorgono spontanee alcune domande che vi sottoponiamo:

1. Gli operatori SAF 2B che non sono assimilabili agli aerosoccorritori, quale copertura assicurativa hanno quando operano al verricello od al gancio baricentrico, manovra prevista solo per il personale aerosoccorritore?

2. Se i SAF 2B non sono aerosoccorritori ma solo personale VF aerotrasportato, perché in dieci anni si sono spesi così tanti soldi per la loro formazione, addestramento con gli elicotteri, missioni dalle province con relativo utilizzo di vettura e consumo carburante, visite mediche…

3. Nel caso il Soccorso Alpino (un’organizzazione a caso!) denunci un operatore SAF che opera al verricello o al gancio, verrà difeso dall’Amministrazione o si dovrà pagare da solo l’avvocato?

 

Tanti altri sono i quesiti, ma nel frattempo l’amministrazione non dà alcuna risposta, fa finta di niente, i concertativi da pare loro si preoccupano di dire il nulla ignorando completamente i destini dei lavoratori coinvolti, dando sperticate interpretazioni della sentenza. Lavoratori! Stanno sottraendo ai Vigili del Fuoco pezzi importanti del soccorso e della prevenzione per cederli ai privati con il beneplacito dell’amministrazione che non dice, non fa e piuttosto che cedere alle legittime rivendicazioni dei lavoratori li fa operare nell’illegalità.

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