PROPOSTA DI LEGGE RdB P.I. PER LA RIFORMA DEL SETTORE MOBILITA' TERRESTRE

Nazionale -

 

 

SCHEMA PER L’ISTITUZIONE

DELL’ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO PER I TRASPORTI TERRESTRI

 

Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del miglioramento dell’efficacia ed efficienza nella resa dei servizi a cittadini e imprese, ferme restando le funzioni del Ministero dei trasporti in materia di normazione, regolazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, tutela dalla sicurezza e rapporti internazionali relativamente al settore dei trasporti terrestri, è istituito l’EPNET.

 

Art. 1

 

- Istituzione dell’Ente –

1 - E’ istituito l’Ente pubblico non economico dei trasporti, di seguito denominato Ente.

Confluiscono nell’Ente le strutture organizzative del Ministero dei trasporti e quelle della Federazione ACI e delle società controllate che svolgono attività strumentali, alla entrata in vigore delle presente legge, funzioni e compiti dalla stessa assegnati all’Ente. Il personale addetto a tali funzioni nonché le risorse patrimoniali e, sino al raggiungimento dell’autofinanziamento dell’Ente, come da art.4, comma 3, quelle finanziarie al momento gestite dal Ministero e dalla Federazione ACI e dalle società controllate che svolgono attività strumentali, sono assegnati all’Ente. All’atto del trasferimento del personale le dotazioni organiche del Ministero sono ridotte in misura corrispondente; tutto il personale già in servizio presso la Federazione A.C.I. e le società controllate che svolgono attività strumentali, confluisce all’Ente.   

2 – L’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, secondo le disposizioni dei Regolamenti di cui all’art. 3 . Esso è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero.

 

Art. 2

 

- Funzioni dell’Ente –

 

1 - L’Ente svolge in conformità a contratti di programma triennali adeguati ogni anno, concordati con il Ministero, previa approvazione del Governo, funzioni tecnico-operative, ed esercita poteri ispettivi e di controllo in materia di circolazione e sicurezza stradale relativamente a veicoli e conducenti, di autotrasporto di persone e cose, esclusi quelli già di competenza delle Regioni e di Enti territoriali, di sicurezza del trasporto ferroviario di interesse nazionale e degli altri sistemi di trasporto ad impianti fissi esclusi quelli di competenza delle Regioni e degli Enti territoriali.

2 – In particolare l’Ente espleta le funzioni indicate al comma precedente relativamente a:

a)      veicoli stradali e, per quelli interessati, loro rimorchi;

b)      conducenti dei veicoli a motore;

c)      sicurezza delle strade, dei veicoli a motore, della circolazione stradale e infomobilità;

d)     servizi di polizia stradale ad integrazione di quelli già svolti da specifici organismi nazionali, regionali e di enti territoriali che svolgano compiti di polizia;

e)      gestione degli archivi nazionali dei conducenti e dei veicoli; 

f)       autotrasporto nazionale e internazionale di persone e cose;

g)      sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi e dei mezzi circolanti esclusi quelli già di competenza regionale;

h)      competenze già affidate alla Federazione A.C.I.;

i)        eventuali ulteriori compiti assegnati all’Ente dal Ministero dei trasporti, anche mediante convenzioni;

 

- 1 -

 

La registrazione dei ciclomotori, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modifiche sono trasferite all’Ente.

La “carta del veicolo”, contenente i dati tecnico – costruttivi e quelli giuridico – patrimoniali sostituisce la “carta di circolazione” e il “certificato di proprietà”; rimane invariata la disciplina giuridica del bene mobile registrato.

 

L’Ente provvede ai citati adempimenti per il tramite degli ex uffici della MCTC e degli  ex uffici provinciali del registro automobilistico (PRA), avvalendosi anche degli studi di consulenza automobilistica collegati in via telematica al proprio sistema informativo.

 

3 – All’Ente spettano anche:

l)        la formulazione di proposte e pareri tecnici a organi statali e territoriali nelle competenze rispettive per le materie sopra elencate;

m)    lo svolgimento di funzioni per definire e applicare, anche direttamente, nel rispetto dei principi di concorrenza, regole per il rilascio di certificazioni di qualità, in coerenza con le norme in materia, relativamente a veicoli stradali a motore, mezzi mobili con prestazioni tecniche, loro componenti;

n)      la definizione - d’intesa con organismi scientifici da individuare in base allo Statuto e in relazione alle condizioni in essere nei diversi settori interessati, con industrie che svolgano attività  specifiche, con Enti statali e di altra natura e livello territoriale competenti - di modalità atte a incentivare la progettazione e realizzazione di mezzi di trasporto che consentano riduzione di impatti ambientali da essi provocati e agevolino l’eliminazione programmata dei loro componenti alla rottamazione.

o)      la definizione di apposite intese con produttori di veicoli e mezzi stradali operativi, nonché di apparecchiature per il controllo sulla sicurezza dei veicoli, al fine di rendere tale controllo più efficiente, anche con modalità di riconoscimento automatizzato delle parti da controllare e di svolgimento informatizzato di test coordinati sulle componenti più rilevanti,  utilizzando nella produzione dei veicoli tecniche idonee per tali finalità.   

4 – Negli ambiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 l’Ente definisce, previi indirizzi del Ministero o coordinandosi con esso, modalità per agevolare e rendere continuo, lo scambio programmato di informazioni, dati e esperienze a contenuto tecnico, scientifico, ambientale ed economico, con organizzazioni o associazioni riconosciute di produttori e consumatori, al fine di rendere più efficaci sia le attività di sua competenza che quelle di tali organismi. 

 

Art. 3

 

- Organizzazione dell’Ente –

 

1 - Ferma restando l’applicazione all’attuale struttura del Ministero dei Trasporti, delle misure di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, previste dalle leggi in materia, con riduzione del 10% di quelli di livello dirigenziale generale e del 5% di quelli di livello dirigenziale non generale, con separati regolamenti da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n°400 si provvede alla:

a)   definizione dell’assetto organizzativo, centrale e periferico, dell’Ente ed alla adozione dello statuto, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell’Ente, e determinazione delle relative modalità di nomina;

 

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b)      definizione delle modalità di trasferimento del personale inquadrato nell’organico dell’Ente proveniente dal Ministero dei Trasporti e della Federazione A.C.I. e delle società controllate che svolgono attività strumentali, secondo la normativa vigente. Al personale dell’Ente si continuano ad applicare le disposizioni relativo comparto di provenienza per il periodo contrattuale in corso e comunque, sino al raggiungimento dell’autofinanziamento dell’Ente ai sensi dell’art. 4 comma. 3). Successivamente a tutto il personale dell’Ente verrà applicato il trattamento giuridico ed economico degli enti pubblici non economici. Eventuali situazioni economiche più favorevoli saranno conservate con assegno ad personbam assorbibile con i successivi miglioramenti economici

c)      il personale confluito nell’Ente conserva il trattamento assistenziale e previdenziale in atto alla data di approvazione della presente legge. Uno dei  regolamenti di cui al presente articolo definirà i criteri per omogeneizzare i relativi istituti;

d)  alla ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei Trasporti ed al conseguente riassetto delle strutture organizzative del Ministero stesso con le modalità previste dall’art.3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n°300 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, senza ulteriori oneri, l’ufficio del segretario generale, ai sensi dell’art.6 del medesimo decreto legislativo, nonché apposite strutture preposte alla programmazione e alla sicurezza. Sarà inoltre disposto il riassetto e la riorganizzazione del personale civile delle Capitanerie di Porto istituendo il relativo ruolo.

2 -  I regolamenti di cui al comma precedente sono emanati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

       Realizzare processi di razionalizzazione delle risorse umane, di ridefinizione delle articolazioni territoriali intermedie e di snellimento degli organi

       Elevare il livello di qualità e sicurezza dei servizi resi ai cittadini ed alle imprese, anche mediante processi di reingegnerizzazione informatizzazione e accorpamento di funzioni omogenee e maggiore diffusione del servizio sul territorio

·         Assicurare uniformità e coordinamento dei servizi già resi da MCTC e Federazione A.C.I., anche attraverso le società controllate da quest’ultima e che svolgono attività strumentali, sul territorio nazionale anche al fine di un contenimento della spesa a carico dell’utenza.

 

Art. 4

 

- Funzionamento dell’Ente –

 

1 – Con uno dei Regolamenti di cui all’art. 3 si provvede anche alla disciplina dei criteri di aggiornamento delle tariffe per i servizi resi, prevedendo che, per le finalità di cui al comma 1, almeno in sede di prima applicazione, le stesse siano adeguate in funzione  dell’andamento degli indici ISTAT sull’inflazione, relativamente all’anno di entrata in funzione dell’Ente e all’anno 2006.

 

2 - In sede di prima applicazione il funzionamento dell’Ente sarà assicurato senza ulteriori oneri per lo Stato, mediante:

a)                  il trasferimento delle corrispondenti quote di bilancio di previsione del Ministero dei Trasporti utilizzate per le risorse umane da questo provenienti, e per sostenere le spese di funzionamento;

 

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b)      il trasferimento delle corrispondenti quote di bilancio di previsione della Federazione A.C.I. utilizzate per le risorse umane da questo provenienti, e per le spese di funzionamento;

c)         il trasferimento delle corrispondenti quote di bilancio di previsione dell’ente A.C.I. utilizzate per le risorse umane delle società controllate (ad es.: A.C.I. Informatica) e per le spese di funzionamento;

d)      il trasferimento delle quote, assegnabili in base alle leggi vigenti, delle entrate conseguite  con le attività operative istituzionali dell’Ente stesso.

 

3 - A decorrere da 1 gennaio 2008, il funzionamento dell’Ente sarà assicurato mediante gli introiti connessi ai servizi resi in relazione ai compiti di cui all’art. 2, nonché i corrispettivi per prestazioni effettuate ai sensi dell’art. 2 comma 2) lett. i), con destinazione degli stessi all’implementazione delle attività e delle dotazioni istituzionali, direttamente acquisiti dall’Ente. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la parziale o totale rassegnazione al bilancio del Ministero dei Trasporti di entrate derivanti dai servizi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri trasferiti all’Ente.

 

4 - Con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto col Ministro dell’Economia e delle finanze, sono individuati i beni mobili e immobili, strumentali all’attività dell’Ente, prevedendone il trasferimento nelle disponibilità dell’Ente stesso ed il subentro di quest’ultimo nei rapporti contrattuali in essere. I beni mobili ed immobili di proprietà della Federazione A.C.I. e di sue controllate, sono trasferiti all’Ente. Tutti gli atti connessi con l’istituzione dell’Ente e relativi all’acquisizione del patrimonio dei beni del Ministero o di altre amministrazioni enti e società, sono esenti da imposte e tasse.

 

 

 

Art. 5

 

- Abrogazione di norme -

 

Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con le presenti disposizioni fatte salve le norme riguardanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285:

     a) articolo 85;

     b) articolo 93,commi 1,2,3,4,5,9,11e 12

     c) articolo 94, commi1,5,6;

     d) articolo 97, commi 1,2,3, e4

     e) articolo 101, commi 2,3 e 4;

     d) articoli 103, comma 1, secondo periodo;

     e) articolo 225, comma 1, lettera b

     f) articolo 226, commi 5,6,7,8 e9.

 

Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole “carta di circolazione” e “certificato di proprietà” sono sostituite ovunque ricorrano dalle seguenti “carta del veicolo”

 

 

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